Dal 4 febbraio 2010 cambieranno di nuovo le fasce di reperibilità relative alle assenze per malattia, con qualche positiva deroga.
A distanza di pochi mesi dall’ultima ulteriore modifica del sistema dei controlli sullo stato di malattia, il ministro della Funzione Pubblica conferma la volontà di allungare nuovamente le fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici, perché, in modo ingrato, hanno approfittato della volontà di benevola apertura effettuata con il DL. 78/09.
Come si ricorderà la Legge 133/09 aveva portato le fasce di reperibilità dei pubblici dipendenti ad 11 ore giornaliere (con una sola ora d’aria dalle ore 13 alle ore14), in netto contrasto con le 4 ore stabilite dai CCNL e in linea con quanto avviene negli altri settori, poi riportate di nuovo a 4 ore nell’estate di questo anno con il decreto anticrisi (DL. 78/09).
Il ministro torna ora sui suoi passi e in applicazione del DLgs 150/09 (art. 55 – septies) reintroduce per decreto di nuovo una differenziazione nelle fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici, rispetto a quelli privati.
L’allungamento delle fasce di reperibilità porta così a 7 ore complessive giornaliere il tempo in cui può essere effettuata la vista a domicilio in casa, nel caso di assenza per malattia: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Finalmente si introduce il principio dell’esclusione dall’obbligo di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia sia dovuta a:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- infortuni sul lavoro
- patologie per riconosciuta causa di servizio
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
Si considerano inoltre esonerati dall’obbligo di reperibilità i dipendenti pubblici nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale, per il periodo indicato nella prognosi.
Il decreto è stato pubblicato il 20 gennaio 2010 sulla G.U.R.I. e, quindi entra in vigore dal 4 febbraio 2010.
A distanza di pochi mesi dall’ultima ulteriore modifica del sistema dei controlli sullo stato di malattia, il ministro della Funzione Pubblica conferma la volontà di allungare nuovamente le fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici, perché, in modo ingrato, hanno approfittato della volontà di benevola apertura effettuata con il DL. 78/09.
Come si ricorderà la Legge 133/09 aveva portato le fasce di reperibilità dei pubblici dipendenti ad 11 ore giornaliere (con una sola ora d’aria dalle ore 13 alle ore14), in netto contrasto con le 4 ore stabilite dai CCNL e in linea con quanto avviene negli altri settori, poi riportate di nuovo a 4 ore nell’estate di questo anno con il decreto anticrisi (DL. 78/09).
Il ministro torna ora sui suoi passi e in applicazione del DLgs 150/09 (art. 55 – septies) reintroduce per decreto di nuovo una differenziazione nelle fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici, rispetto a quelli privati.
L’allungamento delle fasce di reperibilità porta così a 7 ore complessive giornaliere il tempo in cui può essere effettuata la vista a domicilio in casa, nel caso di assenza per malattia: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Finalmente si introduce il principio dell’esclusione dall’obbligo di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia sia dovuta a:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- infortuni sul lavoro
- patologie per riconosciuta causa di servizio
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
Si considerano inoltre esonerati dall’obbligo di reperibilità i dipendenti pubblici nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale, per il periodo indicato nella prognosi.
Il decreto è stato pubblicato il 20 gennaio 2010 sulla G.U.R.I. e, quindi entra in vigore dal 4 febbraio 2010.
QUI DI SEGUITO SI RIPORTA IL CONTENUTO INTEGRALE DEL DECRETO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 18 dicembre 2009 , n. 206
Pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20-1-2010
(testo in vigore dal: 4-2-2010)
Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l'articolo 55-septies (Controlli
sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies, il quale prevede che le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;
Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilita' dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l'esclusione dalla reperibilita' stessa;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;
A d o t t a
il seguente decreto: Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.
Art. 1
Fasce orarie di reperibilita'
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
L'obbligo di reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Art. 2
Esclusioni dall'obbligo di reperibilita'
1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza
e' etimologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta.
2. Sono altresi' esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e' stata gia' effettuata la visita fiscale
per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 dicembre 2009
Il Ministro: Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l'articolo 55-septies (Controlli
sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies, il quale prevede che le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;
Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilita' dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l'esclusione dalla reperibilita' stessa;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;
A d o t t a
il seguente decreto: Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.
Art. 1
Fasce orarie di reperibilita'
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
L'obbligo di reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Art. 2
Esclusioni dall'obbligo di reperibilita'
1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza
e' etimologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta.
2. Sono altresi' esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e' stata gia' effettuata la visita fiscale
per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 dicembre 2009
Il Ministro: Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010